SOSPENSIONE MUTUO 2015



Come nel 2014 anche per il 2015 sono in vigore molte agevolazioni!

Quella di cui ti voglio parlarti oggi è forse una di quelle che pesa maggiormente nell'economia familiare: il mutuo per la prima casa!


La legge di Stabilità 2015 
consente a famiglie e imprese di richiedere 
– per gli anni dal 2015 al 2017 – 
la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui e finanziamenti.

Per tale periodo però dovrà essere corrisposta, purtroppo,  la quota interessi.

I dettagli tecnici verranno resi noti entro fine marzo quando dovrebbero incontrarsi il Ministero dell’Economia, le Associazioni di categoria e l’ABI.
Qui intanto trovi altre info ufficiali degli anni passati.

Ti riporto comunque le linee guida dei precedenti anni che sono certa saranno riprese anche per quest'anno 2015. Per le fonti ufficiali dovremo aspettare ancora un pò ma per farti un'idea dai un'occhiata a queste.

"Sono quindi, ripetiamolo, inclusi i mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione principale, intesa come quella dove il proprietario intestatario del mutuo e i suoi eventuali familiari dimorano abitualmente (la casa di residenza anagrafica). 
E' possibile ottenere la sospensione per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi (SI VOCIFERA CHE QUESTO LIMITE VERRA' ALZATO).

I requisiti previsti per lo scorso anno ERANO:

  • sicuramente potrà presentare domanda alla propria banca solo il titolare di un mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione principale, posta nel territorio italiano (di categoria diversa da A/1, A/8, e A/9 - rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli - non considerabile "di lusso" ;
  • l'intestatario di un mutuo di importo erogato che non sia superiore a 250mila euro (speriamo però venga alzato questo limite), in essere da almeno un anno;
  • con ISEE non superiore a 30mila euro.
  • inoltre, giustamente aggiungo, condizione necessaria è che il titolare del mutuo si trovi nella temporanea impossibilita' di pagare le rate alla loro scadenza naturale a causa di almeno uno dei seguenti eventi accaduto dopo la stipula del contratto di mutuo e nel triennio precedente alla presentazione della domanda (cessazione del rapporto di lavoro subordinato, cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione con prestazione di opera continuativa e coordinata, anche non subordinata);
  • morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità' civile non inferiore all'80%.

La domanda va presenta alla banca presso la quale e' attivo il mutuo. 

Vi deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione delle rate ed allegare l'attestazione ISEE e tutta la documentazione che dimostra l'evento che impedisce il pagamento puntuale della rata del mutuo.

Le domande potranno essere presentate utilizzando una modulistica approntata dal Ministero che sara' scaricabile, con tutte le istruzioni di compilazione e dettaglio degli allegati, dal sito appositamente dedicato www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa.

Successivamente, per ottenere l'effettiva sospensione, si potrebbe dover aspettare fino a un mese, poiché' la banca deve ottenere un nullaosta dalla società' che gestisce il fondo, che deve verificarne la disponibilità'. 

Una volta scaduto il periodo di sospensione l'intestatario del mutuo deve riprendere il pagamento delle rate secondo gli accordi originari, a meno che nel frattempo non sia stata sottoscritta una rinegoziazione.


Ovviamente la durata del contratto e quella delle garanzie risulterà' prorogata per un periodo uguale alla sospensione ottenuta. Le rate non pagate perché' sospese "si spostano" in avanti."

Sempre riguardante i mutui, è attivo dall’8 ottobre 2014 il Fondo di garanzia prima casa che permette l’accesso al credito a condizioni agevolate per coppie e precari di età inferiore ai 35 anni.  Ma di questo ti parlerò in un altro post. 

Ciao Sabry


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