IN ARRIVO IL RIMBORSO LUCE/GAS PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE!


Mi rivolgo sicuramente a chi vive nella mia regione "l'Abruzzo" - per quanto accaduto nei giorni scorsi...e che continua purtroppo a permanere - ma di certo la ritengo una info utile a chiunque "suo malgrado" si dovesse trovare nella medesima situazione!

Lo sapevi che...


...per ovviare ai disagi agli utenti, 
E qui in Abruzzo (o altrove) ci sono tutte le premesse per l'erogazione di tali rimborsi.

Quindi occhio: 
l'avvenuto "accredito" potrà essere visualizzato in bolletta sotto la voce:
"Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, corrisposto in misura forfetizzata".


Tutto quello che devi sapere lo racchiudo in pochi punti:
  • beneficeranno del rimborso tutti gli utenti serviti da una linea elettrica interessata da una interruzione di almeno 8 ore nei comuni con più di 50.000 abitanti, 12 ore nei comuni tra 50.000 e 5.000 abitanti e più di 16 ore nei più piccoli, sotto 5.000 abitanti;
  • la somma che verrà corrisposta automaticamente in bolletta dipende dalla dimensione dell'abitato, dai kilowatt previsti dal contratto di allacciamento e dalle ore di interruzione della fornitura, a partire da un indennizzo minimo di 30 euro fino ai 300 euro per le utenze domestiche, da 150 a 1.000 euro per le piccole utenze non domestiche (come negozi e laboratori fino a 100 kW di potenza) fino alle utenze industriali, per le quali l'indennizzo massimo previsto può, in linea teorica, arrivare fino ai 6.000 euro;
  • gli indennizzi sono erogati dal venditore di energia in bolletta entro il primo ciclo di fatturazione utile decorsi 60 giorni dall'interruzione (180 giorni se le interruzioni coinvolgono più di 2 milioni di utenti), senza che il consumatore ne faccia richiesta; 
  • nel caso di mancato accredito, il consumatore potrà richiederlo al proprio venditore o direttamente al distributore locale presentando una domanda entro sei mesi dall'interruzione. L'impresa distributrice valuterà la richiesta e deve provvedere, entro tre mesi, all'accredito o all'invio della risposta scritta negativa motivata;
  • il venditore non è tenuto a dare l’indennizzo se non si è in regola con il pagamento delle bollette;
  • ti segnalo anche che nel caso in cui si ritenga la risposta del fornitore di energia elettrica/gas non soddisfacente, puoi rivolgerti all’Autorità Garante per l’Energia, che ha allestito uno “Sportello per il consumatore”( reclamo per per posta o per fax, per email oppure chiamando 

Il testo che prevede quanto specificato lo trovi trovi nella

  • delibera ARG/ELT198/11 e tabelle allegate dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas / testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione energia 2012 - 2015.



Invece qui ti segnalo un articolo di Altroconsumo dove potrai reperire altre info nel caso di blackout (anche per acqua, telefono...).

Ciao a tutti e grazie a T.A. che mi ha contatta per fornirmi la info! 
Ciao Sabry.

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