LA NUOVA VOCE SULLA BOLLETTA ACQUA! IL DEPOSITO CAUZIONALE! TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE.


Mi sono già occupata più volte dell'argomento acqua...e continuerò!



Oggi pero volevo chiederti se LO SAPEVI CHE...

da giugno 2014 nelle bollette di acqua (ma spesso anche in quelle di luce e gas)  è nata una nuova voce! 
IL DEPOSITO CAUZIONALE 
che naturalmente ha fatto lievitare la bolletta stessa
(si tratta di una somma a cui il gestore andrà ad attingere in caso di morosità del cliente).

Cos'è? 
Un’integrazione, a quanto pare, prevista da recenti disposizioni normative adottate dall'Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il sistema idrico integrato (Aeegsi 86/3013 e 643/2013).
Vediamo cosa sai e cosa non sai.
  • E' possibile ma non obbligatorio (AHAHAHA...naturalmente la inseriscono tutti gestori!).
  • E' una somma da versare a inizio contratto a garanzia del fornitore in caso di morosità!
  • Si stabilisce anche che è retroattivo, cioè lascia ai fornitori la possibilità di applicarlo anche sui contratti in essere (e così è stato)!
  • Il tutto senza necessità di preavviso!
  • A chi la bolletta la paga tramite rid bancario o carta di credito, il deposito non si applica (ma naturalmente...se ce l'avessero fatto sapere?!?!?!).Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.
  • Si calcola in tre mensilità di consumo medio, spalmato su due bollette.
  • Se il dato appena descritto non è disponibile, la stima della fascia di consumo di riferimento verrà determinata in base ai consumi che il gestore ritiene possano essere attribuiti all'utente finale in relazione alle informazioni disponibili e, in particolare, alla destinazione d’uso della fornitura e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo famigliare. 
  • In caso di prima attivazione il gestore applicherà, al momento dell’attivazione dell’utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato. La restante parte sarà rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all’attivazione del servizio.
  • Periodicamente poi, a seconda del variare del consumo annuo l'importo del deposito verrà adeguato  mediante sottrazione o addizione (a pure...aggiungo).  
  • Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza. 
  • Per le utenze condominiali esso è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa, nel rispetto del valore massimo del 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali (cioè?????...credo di aver capito, però...!).
  • In caso di morosità sarà vietata la sospensione della fornitura nei limiti dell'importo cauzionale, importo che poi il gestore andrà a richiedere nella bolletta successiva al fine di rifornire il deposito.
OGNI COMMENTO E' D'OBBLIGO...MI VIEN DA DIRE!

Questo è un articolo del nostro quotidiano IL CENTRO che non so in quanti abbiano letto, ma se ne parlava ...datato 15 agosto 2014.

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