Ferie residue? Entro il 30 giugno devi usufruire almeno di quelle del 2013


E si, lo sapevi che
...entro il prossimo 30 giugno 2015, i datori di lavoro devono consentire ai propri dipendenti la fruizione delle ferie residue maturate nell’anno 2013?
...oppure sono multe per il datore di lavoro!
Definiamo prima cosa intendiamo per ferie: "le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore, in quanto è garantito dalla Costituzione. In ogni caso, la rispettiva durata non può essere inferiore alle 4 settimane annuali, così come stabilito dal D.Lgs. 66/2003. Infatti, il predetto decreto distingue tre periodi di riposo: i primi due periodi corrispondono a due settimane l’uno; mentre il terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale, può essere previsto dai CCNL o dal contratto di assunzione"
Quindi se il datore di lavoro non concede le ferie residue del 2013, cosa succede?
I datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle due settimane di ferie maturate nel 2013, oltre a versare i contributi entro il 17 agosto 2015 sulle ferie maturate e non godute a tale data, deve pagare anche una sanzione non diffidabile che va da € 200 a € 1.200 per ciascun lavoratore. 

Cosa dice la legge?
Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo ininterrotto, purché non vengano violati i principi del codice civile. La richiesta deve essere formulata in anticipo in modo tale da rispettare le esigenze dell’impresa. Qualora il lavoratore non abbia beneficiato del suddetto periodo di ferie nel corso dell’anno, il datore diventa passibile di sanzione; il lavoratore, invece, vanta un credito per ciascun giorno di mancato godimento delle ferie, questi crediti gli verranno liquidati a fine rapporto. 
Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Se non viene rispettato il suddetto termine: il datore di lavoro sarà sanzionato; mentre il lavoratore vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà fruire successivamente (o indennizzate a fine rapporto lavoro). 
Il terzo periodo di ferie(quello che eccede il periodo minimale), è di solito previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione. E' addirittura possibile monetizzare le ferie non fruite mediante un’indennità sostitutiva. 

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