Omicidio stradale e lesioni stradali. La nuova disciplina

Ci siamo! Il Senato ha approvato il disegno di legge sull’omicidio stradale con 163 sì, 2 astenuti e 65 voti contrari. Vengono introdotti e disciplinati i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Il provvedimento ora passa alla Camera. 
I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali comprendono rispettivamente pene da 8 a 12 anni di carcere e pene da 2 a 4 anni.
Ma vediamo nel dettaglio.
Omicidio stradale
Il nuovo articolo 589-bis del codice penale (omicidio stradale) prevede la reclusione da 8 a 12 anni per omicidio colposo  ossia commesso da un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro. La pena viene diminuita da 7 a 10 anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); superando in modo consistente i limiti di velocità. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita fino alla metà. In caso di morte di più persone la pena viene triplicata, anche se “la pena – si legge – non può superare gli anni diciotto”. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

Lesioni stradali
Il nuovo articolo 590-bis del codice penale (lesioni personali stradali) prevede una pena da reclusione da 2 a 4 anni in caso di lesioni personali provocate in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro. La pena viene ridotta da 9 mesi a 2 anni di carcere se il reato viene commesso: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); superando in modo consistente i limiti di velocità; passando con il rosso o circolando contromano; effettuando manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpassando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. Le aggravanti: nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita fino alla metà. In caso di lesioni a più persone la pena viene triplicata, anche se “la pena – si legge – non può superare gli anni sette”. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

Per entrambe i reati sopra enunciati consegue la revoca della patente. 
In caso di omicidio stradale l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. Il termine giugne a 20 anni se l’interessato è stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si arriva a 30 anni se l’interessato era alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente. 
In caso di lesioni personali stradali  non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Il termine si raddoppia a 10 se il soggetto interessato è stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si può arrivare a 12 anni nel caso in cui l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente.

cIAO

Commenti

Post popolari in questo blog

SOLUZIONE ROMPICAPO N.17 L'albero con due rami e quanti uccellini?

Soluzione ROMPICAPO N.223 "L'erba da tagliare"

LE FASCE! Comprendiamo la bolletta dell'acqua! ...TERZO APPUNTAMENTO!